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Carta di identità cartacea

Carta di identità cartacea

Servizio attivo

Dettagli

Il Comune di Pelago rilascia esclusivamente la CIE (carta di identità elettronica). La carta di identità cartacea viene rilasciata soltanto in casi di urgenza.
Carta di identità cartacea

A chi è rivolto

La Carta di identità Cartacea viene rilasciata nei seguenti casi:

  1. l'interessato non sia in grado di presentarsi allo sportello per motivi di salute, comprovati da certificato medico;

  2. partecipazione a concorsi o gare pubbliche;

  3. viaggio imminente entro i sei giorni successivi;

  4. iscritti AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero).

Si informa che per i punti 2 e 3 occorre presentare documentazione comprovante la necessità.

Descrizione

Il Comune di Pelago rilascia esclusivamente la CIE (carta di identità elettronica). La carta di identità cartacea viene rilasciata soltanto in casi di urgenza.

Copertura geografica

Residenti del Comune di Pelago

Come fare

Si invita a contattare l'Ufficio Anagrafe per fissare un appuntamento al fine di svolgere la pratica.

Cosa serve

Un valido documento di riconoscimento dal quale risulti riconoscibile il richiedente (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, non parenti né affini del richiedente, munite di documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato). Nel caso di rinnovo è sufficiente presentare il documento scaduto.

Tre fotografie recenti formato tessera su sfondo chiaro.

I cittadini extracomunitari  devono presentare, oltre al passaporto o ad una carta di identità rilasciata da altro Comune italiano, in alternativa:

  • il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno di lungo periodo;

  • il  permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo, effettuata prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza.

Nel caso di furto o smarrimento occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento, presentata ad un'autorità italiana.

Nel caso in cui il richiedente la Carta di identità sia minore di anni 18 e cittadino italiano è necessario che si presenti con entrambi i genitori per l’assenso all’espatrio oppure con un solo genitore, se l'altro compila e firma una autorizzazione in carta libera affinché l'Ufficiale di Anagrafe possa rilasciare una carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minore, allegando un documento di identità in corso di validità. Se un genitore non firma il modulo di assenso è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare.

Nel caso in cui il richiedente la C.I.E. sia minore di anni 18 e cittadino straniero è sufficiente che si presenti con un solo genitore.

Cosa si ottiene

Il rilascio della carta di identità cartacea

Tempi e scadenze

Rilascio immediato

Quanto costa

Il rilascio della carta d'identità è soggetto al pagamento dei diritti fissi pari al € 5,42

Procedure collegate all'esito

Non esistono limiti di età per il rilascio della carta d'identità, ma solo una diversa validità temporale a seconda dell'età:

    3 anni per i minori di tre anni;
    5 anni per i minori di eta' compresa fra  tre  e diciotto anni
    10 anni per i maggiori di 18 anni.

Accedi al servizio

Comune di Pelago - Sede amministrativa provvisoria di Pelago

La sede provvisoria ospita attualmente Ufficio Anagrafe; Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Sport; Segreteria Generale; Segreteria del Sindaco; Sportello Edilizia Privata, aperto il martedì; Sportello Ufficio Tributi aperto il giovedì.

viale della rimembranza, 40 - 50060 Pelago

Vincoli

Al momento del rilascio o rinnovo della propria Carta d'Identità, ogni cittadino maggiorenne può manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti attraverso una dichiarazione.

Contatti

Email Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Demografici e Leva
WeekdayTime slotCommento
Lun: 8:30-13:00
Mar: 8:30-13:00, 14:30-18:00
Mer: 8:30-13:00
Gio: 8:30-13:00, 14:30-18:00
Ven: 8:30-13:00
Sab - Dom: Chiuso
Tel. Lisa Fusi
Tel. Sandra Barbieri
Tel. Paola Poggi

Normativa di riferimento

art. 3 R.D. 18.6.1931 n. 773;
artt. 288 - 294 R.D. 6.3.1940 n. 635;
art. 11 D.P.R. 30.12.1965 n. 1656;
L.1185 del 21.11.1967;
L..3 del 16.1.2003 modifica all'art.3 della legge 1185/1967;
artt. 1 - 4 D.P.R. 6.8.1974 n. 649.;
L.127/97;
L.191/98;
Corte Costituzionale - Sentenza 16-30 dicembre 1997 n.464;
Circolare ministeriale n.24380 n.300/c/21229/21.62.5/IV del 13.4.1999
Legge n. 296/2006 (comma 1319);
D.L. n. 70/2011;
D.L. n. 5/2012.

Reclami ricorsi opposizioni

In caso di mancato rilascio può essere presentato ricorso al Prefetto  entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento:

17/12/2024, 16:17