Albo dei Presidenti di Seggio
Iscrizione all'Albo dei Presidenti
Dettagli
A chi è rivolto
Per poter iscriversi all'albo dei presidenti di seggio elettorale occorrono i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nel registro di popolazione del Comune;
- godimento dei diritti politici;
- possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- età non superiore a 70 anni alla data delle elezioni;
- non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti, non appartenere alle Forze Armate in servizio;
- non essere sanitari delle ASL che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
- non essere Segretario comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Descrizione
L'Albo dei Presidenti di Seggio contiene l'elenco dei cittadini che possono essere designati all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
Come fare
L'interessato deve presentare domanda in carta libera indirizzata al Sindaco, entro il 31 ottobre di ogni anno per essere inserito nell'albo a partire dall'anno successivo.
Il modulo di domanda è scaricabile dagli allegati di questa pagina.
Cosa serve
Alla richiesta di iscrizione all'Albo (scaricabile dagli allegati di questa pagina) deve essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.
Cosa si ottiene
L'inserimento o la cancellazione nell'albo dei presidenti
Tempi e scadenze
Entro il 31 ottobre di goni anno per essere incluso nell'albo a partire dall'anno successivo. Entro il 31 ottobre un elettore già iscritto può chiedere la cancellazione dall'albo.
Quanto costa
Nessuno
Procedure collegate all'esito
Gli elenchi dei cittadini che possono essere designati all'ufficio di presidente di seggio elettorale, formati e tenuti aggiornati presso le cancellerie delle corti di appello competenti per territorio, comprendono oltre alle persone incluse nelle particolari categorie elencate, anche le persone ritenute idonee sulla base delle indicazioni fornite dai sindaci dei comuni e dai presidenti degli ordini professionali di ciascun distretto.
Per la formazione degli elenchi i sindaci nel mese di settembre di ogni anno, con apposito manifesto che sarà affisso all'albo pretorio del comune ed in luoghi pubblici, ricorderà e/o avviserà coloro che sono interessati che entro il successivo mese di ottobre potranno proporre domanda per essere iscritti nell'albo.
Nel mese di ottobre i cittadini interessati proporranno apposita domanda indicando, oltre ai dati anagrafici, anche il titolo di studio e la professione.
Quindi nei mesi di novembre e dicembre il Responsabile dell'Ufficio Elettorale provvede, sulla base delle domande ricevute, a formare un elenco da proporre alla Corte d'Appello per l'inserimento nell'Albo.
Insieme con l'elenco dei proposti per l'iscrizione verrà formato anche un elenco degli elettori che hanno perso i requisiti, ovvero:
- deceduti, emigrati
- coloro che hanno perso la capacità elettorale
Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale provvederà a formare apposito verbale.
La Corte d'Appello nel mese di gennaio prende atto delle comunicazioni ricevute dal Comune e provvede alla cancellazione dall'albo delle persone non più idonee.
Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, vista la comunicazione di cancellazione da parte della Corte d'Appello, provvede entro il mese di febbraio a proporre per l'iscrizione un numero di soggetti doppio rispetto a quelli cancellati.
Inviate le proposte di iscrizione alla Corte d'Appello queste verranno accettate e faranno parte del nuovo albo.
Accedi al servizio
Vincoli
Chi è già inserito nell'Albo dei Presidenti di Seggio non deve rinnovare la domanda di iscrizione.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- articoli 38 del T.U. 30.3.1957.
- artt. 361 e 23 del T.U. 16.5.1960, n. 570.
- D.M. 30.10.1979
- Legge 21.03.1990, n. 53