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Accesso Agli Atti - NO per pratiche edilizie

Servizio attivo

Dettagli

Il servizio di accesso agli atti è destinato a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse a consultare i documenti prodotti dal Comune.

A chi è rivolto

Il servizio di accesso agli atti è destinato a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse a consultare i documenti prodotti dal Comune.

Le richieste di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie non rientrano in questo servizio e devono essere presentate seguendo queste istruzioni

Come fare

I cittadini possono ottenere informazioni attraverso tre diverse modalità, in base alla natura degli atti richiesti e alla tutela dei diversi interessi in gioco:

  • Accesso documentale (Legge n. 241/1190): consente ai soggetti interessati di esercitare al meglio i diritti riconosciuti dall'ordinamento, a tutela di specifiche posizioni giuridiche. Per questo motivo, la richiesta deve essere motivata e il richiedente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto.
  • Accesso civico semplice (D.Lgs n.33/2013): riguarda esclusivamente gli atti e le informazioni soggetti a obbligo di pubblicazione. Chiunque ha diritto di richiederli nel caso in cui la pubblicazione sia stata omessa.
  • Accesso civico generalizzato (D.Lgs n.33/2013): si applica agli atti e alle informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione. Il suo scopo è garantire un maggiore controllo sull’operato delle pubbliche amministrazioni, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la partecipazione al dibattito pubblico.

L'istanza deve essere presentata utilizzando il taso "accedi al servizio di accesso agli atti"

In alternativa, anche se si raccomanda l'utilizzo del portale informatico, l'istanza può essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune:

  • in Viale Rimembranza, 40, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore dalle ore 8,30 alle ore 13.00, martedì e giovedi anche il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30
  • in Via Erice Bettini aperto al pubblico il martedì e giovedì dalle ore dalle ore 10.00 alle ore 12.00
  • tramite PEC all'indirizzo comune.pelago@postacert.toscana.it.

L'Ufficio Protocollo inoltrerà successivamente la richiesta al Servizio competente per l'espletamento delle ricerche necessarie.

Le copie possono essere ritirate solo dal richiedente o da un suo rappresentante munito di delega.

Cosa serve

Credenziali SPID o CIE o in alternativa di un indirizzo PEC personale

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene:

  • nel caso di accesso documentale (Legge n. 241/1190), copia o la presa visione del documento richiesto;
  • nel caso di accesso civico semplice (D.Lgs n.33/2013), la pubblicazione dei dati o documenti richiesti nel sito internet dell'Amministrazione;
  • nel caso di accesso civico generalizzato(D.Lgs n.33/2013), i dati o i documenti richiesti;

Tempi e scadenze

30
giorni
Durata del procedimento amministrativo dalla data di protocollazione

Quanto costa

  • La copia conforme è sempre soggetta all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla tab. B del D.P.R. 642/1972 che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione.
  • Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata al pagamento del costo di riproduzione (art. 25 legge 241/90).

Contattare l'ufficio

Accedi al servizio

Casi particolari

L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante lettera raccomandata A.R. o per via telematica. Detta comunicazione sospende i termini del procedimento. Entro 10 gg. dalla sua ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, l’Amministrazione risponde alla richiesta di accesso. I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Nel caso la richiesta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente, non oltre 10 gg. dalla ricezione da parte dell’ufficio competente. Il termine iniziale del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento della domanda perfezionata.

Unità organizzativa responsabile

Servizio Affari Generali

Il Servizio Affari Generali riunisce sotto di se gli uffici Affari Generali e Segreteria, Pubblica istruzione, cultura e Sport, Anagrafe, Stato Civile, Demografici, Leva, Elettorale e protocollo.

Normativa di riferimento

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
  • D.Lgs 33 del 14/3/2013

Schede collegate

Accesso agli Atti - Pratiche Edilizia ed Urbanistica

La richiesta di accesso agli atti consente la visione/copia della documentazione al Titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento stesso.
Ultimo aggiornamento:

11/03/2025, 18:04