In vista delle consultazioni referendarie di domenica 12 giugno 2022, il Ministero dell’Interno ha richiamato scadenze e adempimenti prescritti dalla normativa in merito a propaganda elettorale e comunicazione politica.
Si riassumono di seguito le scadenze di interesse di partiti, associazioni e cittadini.
Entro lunedì 9 maggio i partiti politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda per i referendum devono presentare domanda di assegnazione. Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti dell'affissione dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, previa domanda, uno spazio per ogni referendum. La domanda può essere presentata tramite posta ordinaria, posta elettronica certificata, fax o a mano e deve essere sottoscritta, per i partiti o gruppi politici, dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o regionali, mentre per i promotori dei Referendum da almeno uno dei promotori stessi. Le istanze possono essere anche sottoscritte da persone delegate, unitamente all’atto di delega. La firma sulle domande o sulle deleghe non deve essere autenticata.
Da martedì 10 a giovedì 12 maggio la Giunta comunale dovranno stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda distintamente fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. Verranno inoltre individuati gli spazi pubblici disponibili per l’allestimento di banchetti di propaganda da autorizzare tramite richiesta di occupazione di suolo pubblico (esente da bollo durante la campagna elettorale), da consegnare.
A partire dal 13 maggio avrà inizio la propaganda elettorale e saranno vietati:
il lancio o gettito di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Sempre dal 13 maggio possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
La propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni, nel caso essa si svolga sul territorio di più comuni.
A partire da sabato 28 maggio, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori.
Il divieto di propaganda scatta dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 11 giugno) fino alla chiusura delle operazioni di voto. Sono vietati comizi, riunioni elettorali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.